FAQ
1. Quali sono le spese ritenute ammissibili?
Sono ammissibili le spese relative alle seguenti INIZIATIVE:
INIZIATIVA A-Fiere e saloni internazionali; INIZIATIVA B-Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; INIZIATIVA C-Incontri bilaterali con associazioni estere; INIZIATIVA D-Seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; INIZIATIVA E-Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; INIZIATIVA F-Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
All’interno di ciascuna INIZIATIVA (art. 5 del Decreto direttoriale) è possibile reperire il dettaglio puntuale delle spese relative all’acquisizione dei servizi specialistici.
2. Sono riconosciute le spese per il personale interno?
No, l’art. 5, comma 1, del Decreto Direttoriale fa espresso riferimento all’acquisizione dei servizi specialistici esterni al fine di valorizzare all’estero marchi collettivi e/o di certificazione.
3. Da quando sono ammissibili le spese?
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2025.
4. In che misura è concessa l’agevolazione?
L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
5. Qual è l’importo massimo dell’agevolazione?
L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
6. Esiste un importo minimo di agevolazione concedibile?
Sì, non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 Euro.
7. Qual è il termine per la realizzazione del progetto di promozione del marchio?
Il progetto deve essere concluso entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione. Tuttavia, qualora in sede di rendicontazione finale del progetto il beneficiario intenda presentare spese già sostenute comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2025 (art. 5 del Decreto direttoriale), il termine di durata del progetto decorrerà dalla data di fatturazione della prima spesa sostenuta.
8. È possibile ottenere un’eventuale proroga?
Il soggetto beneficiario, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte all’art. 12 del Decreto direttoriale del 9 dicembre 2025, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 2 mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.
9. Come viene comunicato l’esito dell’istruttoria?
L’istruttoria si conclude con l’ammissibilità della domanda e la determinazione dell’importo totale di spese ammissibili e della relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego dell’agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego è notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte all’art. 12 del Decreto direttoriale del 9 dicembre 2025.
10. È previsto un monitoraggio dei progetti da parte dell’ente promotore?
In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono effettuare controlli anche a campione sui progetti finanziati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti.
11. Sono ammessi all’agevolazione i marchi non ancora registrati presso l’UIBM o per i quali è stata solo presentata la domanda di registrazione?
No. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto direttoriale del 9 dicembre 2025, i soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ex artt. 11 e 11 bis del Codice della Proprietà Industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.
12. Le fatture devono riportare il CUP?
Sì. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b. del Decreto direttoriale del 9 dicembre 2025 tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato con il provvedimento di concessione.
13. Se le fatture sono state emesse tra la data del 2 ottobre 2025 e prima della ricezione del provvedimento di concessione come viene aggiunto il CUP?
Per le fatture emesse tra la data del 2 ottobre 2025 e prima dell’eventuale concessione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono provvedere all’integrazione dei titoli di spesa con l’apposizione del CUP successivamente assegnato con il provvedimento di concessione, mediante apposita procedura di integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020, ovvero a correlare la spesa all’agevolazione sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore.
14. I soggetti che hanno beneficiato di agevolazione sul Bando Marchi Collettivi 2024 possono presentare una domanda di partecipazione?
Si. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Decreto direttoriale del 9 dicembre 2025 le domande presentate da soggetti già beneficiari di agevolazione nell’ambito del Bando Marchi Collettivi 2024 saranno prese in considerazione – nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione – solo in presenza di risorse residue disponibili al termine dell’istruttoria di tutte le altre domande presentate.